Assegno Temporaneo per figli minori: un sostegno alle famiglie dei lavoratori autonomi
BATTIPAGLIA – È imminente il termine di scadenza per presentare la domanda del nuovo Assegno Unico Temporaneo 2021 per figli minori.
C’è tempo, infatti, fino al 31 dicembre per accedere alla misura di sostegno per i figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo, comprendendo anche i nuclei familiari con ISEE fino a 50mila euro, che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare classico. Si dà esplicita rassicurazione sul fatto che l’Assegno partirà dal mese di presentazione della domanda.
Ma per le domande presentate entro l’ormai vicinissimo 31 ottobre, saranno corrisposte anche le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.
Precisiamo che il nuovo sostegno per le famiglie con figli è stato introdotto limitatamente al periodo luglio-dicembre 2021, in attesa che entri in vigore, con le meditate applicazioni normative, la legge 46 dell’aprile scorso che andrà a disciplinare ex novo l’Istituto dell’Assegno Unico Universale.
Chi sono i beneficiari? Come precisa la circolare INPS n. 93/2021, si tratta di: 1) nuclei familiari di lavoratori autonomi; 2) nuclei familiari in cui sono presenti soggetti in stato di inoccupazione;
nuclei che beneficiano di assegni familiari di cui al D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 (coltivatori diretti, coloni, mezzadri e titolari di pensione da lavoro autonomo); 3) nuclei che non beneficiano dell’assegno per il nucleo familiare decreto-legge n. 69 del 1988, perché privi di uno o più requisiti di legge.
Parliamo dunque di lavoratori autonomi, cioè di professionisti, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, titolari di pensione autonoma.
L’Assegno è sì destinato ai queste categorie, ma a rientrare tra i beneficiari sono anche alcuni lavoratori dipendenti, come quelli che non rientrino per reddito nelle tabelle ANF classiche, purché in possesso degli altri requisiti previsti dall’assegno-ponte. Per questi dipendenti il reddito ai fini ANF deve derivare per almeno il 70% da lavoro dipendente.
Qual è l’importo dell’Assegno?
Bisogna guardare alla tabella allegata al decreto-legge n. 79/2021, quellache individua i livelli di ISEE e gli importi mensili per ciascun figlio minore. In sintesi, è previsto che: – entro una soglia minima di ISEE fino a 7.000 euro, gli importi spettano in misura piena, pari a 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero a 217,8 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi; oltre la soglia massima di ISEE pari a 50.000 euro, l’assegno non spetta.
Il meccanismo che interessa molti cittadini è il seguente: a partire da 7.001 euro sino a 50.000 l’importo massimo dell’assegno decresce con l’aumentare dell’ISEE, sino ad azzerarsi con il raggiungimento della soglia-limite di 50.000 euro.
Se in famiglia sono presenti figli minori disabili, per ciascuno di questi gli importi spettanti sono maggiorati di 50 euro.
Sull’Avviso pubblicato lo scorso 22 ottobre, a firma della Sindaca Cecilia Francese e del Responsabile del Servizio Oreste Pignataro, consultabile sul sito web istituzionale, sono dettagliati tutti i criteri e le modalità per accedere alla prestazione.
Va detto intanto che l’Assegno temporaneo è compatibile con il Reddito di cittadinanza e con altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome dagli Enti locali. I beneficiari del Reddito di Cittadinanza non sono tuttavia tenuti a presentare domanda perché, sulla base dei dati già presenti nei propri archivi, l’INPS, adeguerà automaticamente gli importi aggiungendo l’Assegno temporaneo. L’Avviso precisa infatti che per i nuclei familiari che al momento della presentazione della domanda percepiscono il Reddito di cittadinanza, l’INPS corrisponderà d’ufficio l’Assegno temporaneo direttamente nella CARTA RDC, fino a concorrenza dell’importo dell’assegno temporaneo spettante in ciascuna mensilità. (g.f.)