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ASSEGNI FAMILIARI: QUALI REQUISITI E PER QUALI IMPORTI

DOMANDA – Sono un architetto, madre di due bambini di 5 e 8 anni. Dirigo uno studio privato e l’attività professionale troppo spesso ruba tempo alla famiglia, considerato che mio marito è un commerciante, peraltro in stato di disabilità. Ho versato i contributi aggiuntivi previdenziali alla Gestione separata INPS. Volevo sapere se ho diritto all’assegno familiare. Se sì, come vengono calcolati gli assegni?

L’ESPERTO RISPONDE

La normativa attualmente in vigore prevede la percezione dell’assegno solo in questi casi:  

1) l’assegno ai nuclei con almeno tre figli minori, misura, introdotta nel 1999, che prevede l’assegnazione di un importo mensile alle famiglie con tre figli minori di 18 anni a carico. Nel 2020 la misura massima di tale assegno era di 145,14 euro mensili per 13 mensilità, spettante alle famiglie con ISEE inferiore a 8.788,99 euro (per 5 componenti);

2) l’assegno di natalità, introdotto dalla legge di Stabilità 2015, riconosciuto per ogni figlio adottato o nato entro l’anno considerato e corrisposto fino al primo anno di età o fino al primo anno di adozione. Il contributo previsto è scaglionato per fasce di reddito; nel 2020 era pari a 1.920 euro annui per famiglie con ISEE non superiore a 7mila euro, di importo pari a 1.440 euro per un valore dell’ISEE superiore a 7.000 euro ma inferiore a 40mila euro, pari a 960 euro per le famiglie con ISEE superiore a 40mila euro. A partire dal 2019, inoltre, per i figli successivi al primo l’importo viene aumentato del 20%;

3) il premio alla nascita o all’adozione, introdotto con legge di Stabilità 2017, che consiste in un contributo una tantum per un importo pari a 800 euro, erogato in unica soluzione e spettante al compimento del settimo mese di gravidanza o all’atto dell’adozione;

4) il fondo di sostegno alla natalità, istituito con legge di Bilancio 2017 e con una dotazione di 13 milioni di euro per il 2020 e 6 milioni di euro a decorrere dal 2021. Il fondo è diretto a favorire l’accesso al credito alle famiglie con uno o più figli fino a tre anni (o fino a tre anni di adozione) tramite il rilascio di garanzie a banche e intermediari.

5) le detrazioni IRPEF per figli a carico, che spettano in misura inversamente proporzionale al proprio reddito e si annullano per redditi pari o superiori a 95.000 euro;

6) l’assegno per il nucleo familiare, introdotto nel 1988 e spettante per un importo che dipende dal reddito e dal numero dei componenti del nucleo.

L’assegno viene erogato al dipendente o al percettore di pensione che ne faccia specifica richiesta e per lo stesso nucleo familiare non può essere concesso più di un assegno.
Da quanto sopra riportato, purtroppo si evince che al lavoratore autonomo non spetta alcun assegno ma spettano solo le detrazioni Irpef per figli a carico. 
La legge delega approvata in Parlamento in vigore dal 21 aprile 2021, definisce i criteri che porteranno all’approvazione dei decreti attuativi sull’assegno unico.
Sarà compito del Governo  di riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno delle famiglie attraverso l’istituzione dell’assegno unico.                                
Probabilmente il termine di adozione di tale misura, inizialmente previsto per il  1 luglio slitterà a  gennaio 2022.
Per conoscere i beneficiari e gli importi dell’assegno unico per i figli occorre attendere i decreti attuativi, i quali dovrebbero essere emanati entro 90 giorni.
L’indicazione pervenuta dal Parlamento  prevede che la percezione dell’assegno unico mensile, dovrebbe avere valore massimo di 250 euro. La cifra sarà composta da una parte fissa e una variabile. Probabilmente la somma oscillerà tra gli 80 e i 250 euro. L’importo secondo le indicazioni dovrebbe essere concesso:

1) per ciascun figlio, dal settimo mese di gravidanza /della mamma) fino ai 21 anni di età, con un valore maggiorato dal terzo figlio e nel caso anche di bambini disabili.

2) mediante una somma di denaro oppure attraverso il riconoscimento di un credito d’imposta da utilizzare in compensazione.

3) fino ai 18 anni del figlio, l’assegno andrà ai genitori. Poi, su richiesta, dai 18 ai 21 anni può essere dato direttamente ai figli “per favorirne l’autonomia”.

4) per la parte variabile sarà calcolata in base al numero dei figli e alla loro età, oltre che sulla base del coefficiente ISEE  e diviso in parti uguali tra i genitori.

5) una maggiorazione dell’importo base che va dal 30% al 50%  nelle  famiglie in cui sono presenti figli disabili.
 
6) assegno maggiorato anche a favore delle madri under 21.

Due gli obiettivi dettati dal Parlamento:

  1. favorire le famiglie meno abbienti rispetto a quelle più agiate.
  2. introdurre Il beneficio non solo per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, ma anche per gli autonomi e gli incapienti. Queste due categorie finora escluse perché gran parte dei sostegni alle famiglie sono legati al contratto di lavoro dipendente o a detrazioni che non si percepiscono con livelli di reddito sotto la no tax area.

A regime tale misura porterà all‘abolizione di alcuni bonus, come gli assegni familiari, il bonus mamme domani, bonus bebè e le detrazioni figli a carico  (le misure riepilogate sopra).

Per beneficiare dell’assegno unico devono essere rispettati cumulativamente i seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;
2) essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
3) essere residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio;
4) essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale.

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