Formare i lavoratori, sostenere gli imprenditori: il Fondo “Nuove Competenze” 2022
di Arturo Denza – Dottore Commercialista
Il Fondo Nuove Competenze – nato per contrastare gli effetti economici dell’epidemia da Covid-19, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo – è un fondo pubblico che permette alle imprese di migliorare, adeguandole, le competenze dei lavoratori, rimborsando all’imprenditore le ore di lavoro destinate alla formazione.
Nel 2021 il decreto legge “Rilancio” – all’art. 88 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (modificato dall’art. 4 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104) – attuato poi sulla base delle disposizioni del decreto interministeriale del 9 ottobre 2020 e del decreto interministeriale integrativo del 22 gennaio 2021, aveva previsto l’apertura del bando per accedere al Fondo Nuove Competenze.
Il bando “Fondo Nuove Competenze” è stato rifinanziato con decreto interministeriale del 22 settembre 2022, approvato con Decreto del Commissario straordinario Anpal R. 320 del 10 novembre 2022, per cui è possibile presentare istanza dal 13 dicembre 2022 fino al 28 febbraio 2023 allo scopo di ottenere il rimborso delle ore di lavoro per la frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori dipendenti.
La gestione è affidata all’ANPAL.
Segnaliamo due novità rispetto al passato.
La prima: gli interventi saranno rivolti quasi integralmente a sostegno delle imprese e dei lavoratori per affrontare i cambiamenti legati alla doppia transizione digitale ed ecologica.
I progetti dovranno essere finalizzati all’accrescimento delle competenze dei dipendenti individuabili nelle classificazioni internazionali.
Precisamente: a) per le competenze digitali di base il riferimento è il modello europeo “DigComp 2.1”; b) per le competenze digitali specialistiche il riferimento è la classificazione europea contenuta nella norma UNI EN 16234-1 “e-Competence Framework 3.0″; c) per le competenze relative alla transizione ecologica il riferimento è la classificazione ESCO (European Skills, Competences, Qualifications and Occupations).
La seconda novità riguarda il coinvolgimento dei Fondi interprofessionali. In questo bando, le agevolazioni del Fondo Nuove Competenze verranno ad aggiungersi a quelle dei Fondi Interprofessionali, per cui il costo potrebbe essere interamente recuperato.
I datori di lavoro privati, incluse le società a partecipazione pubblica, possono presentare la domanda dalle ore 11 del 13 dicembre 2022 fino al 28 febbraio 2023. Le istanze saranno istruite e finanziate secondo l’ordine cronologico di presentazione, fino all’esaurimento delle risorse. Occhio ai requisiti di accesso al fondo. I candidati devono essere in regola sotto il profilo contributivo, fiscale e assistenziale; non devono trovarsi in condizione di liquidazione, fallimento, cessazione di attività, concordato preventivo o in procedimenti finalizzati alla dichiarazione di una di tali situazioni; non devono avere contenziosi giudiziali o stragiudiziali con ANPAL riguardanti contributi pubblici; devono aver sottoscritto, entro il 31 dicembre 2022, accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro finalizzati a percorsi formativi di accrescimento delle professionalità dei lavoratori, negli ambiti definiti dal citato decreto e dall’Avviso in commento, da realizzarsi anche nel 2023.
Una particolarità del bando: il datore di lavoro non potrà essere soggetto erogatore della formazione, la quale potrà essere erogata da enti accreditati a livello nazionale o regionale oppure da altri soggetti con specifiche competenze che, per statuto o istituzionalmente, sulla base di specifiche disposizioni legislative o regolamentari anche regionali, svolgono attività di formazione, comprese le Università statali e non statali legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, i Centri per l’istruzione per gli adulti (CPIA), gli Istituti Tecnici superiori (ITS), i Centri di ricerca accreditati dal Ministero dell’Istruzione, anche in forma organizzata in reti di partenariato territoriali o settoriali.
Un’ulteriore novità risiede nel fatto che la certificazione delle competenze acquisite in seguito alla formazione dovrà essere validata da un ente terzo accreditato alla formazione professionale o da un ente titolato tramite il rilascio di un’attestazione finale di messa in trasparenza, validazione o certificazione.