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La riforma della giustizia e la ‘procedibilità’ incomprimibile della lotta alle mafie

Il provvedimento di riforma della giustizia penale approderà alla Camera il 30 luglio. Manca un giorno appena per intavolare il confronto nel primo ramo del Parlamento e procedere con l’approvazione. Il Governo ha già fatto intendere di non voler rinviare il dibattito in aula, un po’ perché il PNRR è amante esigente e giudice severo, ma soprattutto perché il semestre bianco è alle porte. Gli ultimi negoziati con le forze politiche sono in corso.
Per favorire il contraddittorio e modularlo al meglio, a fronte delle non poche perplessità sul testo di legge palesatesi negli ultimi giorni, la Ministra della Giustizia Marta Cartabia ha annunciato che si tratta di un progetto perfettibile. I plurimi emendamenti già formulati dal Governo hanno di fatto aggiornato la matrice configurata anni fa sulla base delle recenti indicazioni pervenute dalla Commissione Lattanzi.
Saranno ora consentite solo le modifiche tecniche, non più di tanto. Perciò – anche per non dilungare i lavori parlamentari – Draghi porrà la questione di fiducia sull’esame.
La posta in gioco è alta. Sarebbe stata forse opportuna un’azione informativa più ampia ed estesa, affinché l’opinione pubblica potesse consolidarsi sugli aspetti-chiave della riforma, oltre i termini della dialettica tra gli esperti. Non a caso, uno dei punti di maggior discussione nel dibattito attiene ad un tema, se non tipico, di certo distintivo della fenomenologia criminale italiana, ossia lo spettro delle associazioni di carattere mafioso e le conseguenze che la riforma potrebbe avere sui processi contro le mafie.
Si dicono intanto fiduciosi Forza Italia e Italia Viva, come anche il PD, non senza qualche preoccupazione per i tatticismi grillini; la Lega esige ritocchi integrativi al testo. Incalzanti fino all’ultimo minuto le obiezioni di alcune frange politiche del M5s, in cerca di compromessi con Draghi. Ma si contano numerosi, fuori dagli scranni parlamentari, le obiezioni degli “addetti ai lavori”, tra giuristi e magistrati impegnati nell’antimafia. È stato, infatti, il presunto stop ai processi per mafia uno dei ‘nodi’ che ha stretto il confronto tra le istituzioni – vedi le forti perplessità emerse nel Consiglio Superiore della magistratura – come tra le aree politiche ed i suoi protagonisti. Basti guardare alle prove di dialogo tra l’ex premier e l’attuale: il presidente di M5s Conte aveva chiesto di tener fuori dalla stretta dell’improcedibilità i processi relativi a questi casi e pare abbia ricevuto rassicurazioni: i processi di mafia e terrorismo dureranno il tempo necessario. Ma il problema è nel presumere a priori quale debba essere, nei più difficili processi, la durata bastante ad una conclusione temporale che non ne pregiudichi anche la compiutezza.
È noto che il fine primario della riforma,
in ossequio alle previsioni del Recovery Plan,
è abbattere i tempi dei processi, ossia assicurare la “celere definizione dei procedimenti nei giudizi di impugnazione”. I recenti pronunciamenti dello stesso Presidente Draghi hanno voluto ribadire questa finalità, nella fiera attuazione delle richieste di miglioramento da tempo avanzate a livello europeo.
L’innovazione è di fatto motivata dalla necessità di garantire la durata ragionevole del processo, come previsto da ampie e consolidate fonti normative, dalla Legge Pinto fino all’art. 111 della Costituzione italiana e alla Carta dei diritti dell’Unione Europea.
Alla vigilia dell’approvazione, ci si interroga sulla sostenibilità di un’iniziativa riformatrice di certo ambiziosa. Si rapporti la nuova tempistica alla mole di arretrati e alla durata media di un procedimento in Italia, che è pari a 1.038 giorni. Per non dire dei ritardi e, dunque, degli arretrati. Stando alle statistiche dello stesso Ministero della Giustizia, i procedimenti pendenti al 31 marzo 2020 erano circa 1,6 milioni, in quota crescente rispetto all’anno precedente.
Ci si chiede adesso se le corti italiane saranno in grado di sostenere i lavori processuali qualora ritmati dai nuovi termini di scadenza. Gli esperti del settore la vedono difficile.
C’è di mezzo – e c’era da aspettarselo – il tema ‘evergreen’ della prescrizione. Invero, la Legge n. 3/2019 già prevedeva di bloccare – cessare, non sospendere – il corso della prescrizione, come cristallizzato nel nuovo art. 161, co. 2 c.p. in abrogazione dell’art. 159 co. 2. La nuova disciplina prevede però che in caso di annullamento della sentenza, la prescrizione riprenda il suo corso. È un problema che contribuisce a tenere accesa l’attenzione sui termini di durata del procedimento penale ed i cui elementi devono essere ordinati in vista di una soluzione razionale e condivisa, se si pensa che oggi sono numerosi i casi in cui la prescrizione ‘scatta’ già nelle fasi iniziali e comunque prima della fine del processo di primo grado.
La Guardasigilli Cartabia riparte, in effetti, dal punto in cui era giunto il predecessore Alfonso Bonafede, confermando il blocco della prescrizione dopo il primo grado, che ci sia sentenza di condanna o di assoluzione, aggiungendo tuttavia un limite alla ‘lungaggine’ delle fasi processuali per eccesso di durata dei giudizi di impugnazione. La procedura di definizione dei giudizi in Appello dovrà avere durata massima di due anni; quella per giudizi in Corte di Cassazione dovrà durare al massimo un anno, ma per la gravità e la complessità dei casi è possibile prorogare di 1 anno i termini di durata dei giudizi in Appello e di 6 mesi quelli per i giudizi in Cassazione. Per reati più gravi ci si riferisce qui, ad esempio, alla corruzione e alla concussione, ma anche alla violenza sessuale, al traffico di stupefacenti, all’associazione a delinquere semplice e, per l’appunto, a quella di tipo mafioso.

È significativo che, nel paventare il rischio di un allentamento inconcludente dei vincoli procedimentali – se non la deriva di una vanificazione degli stessi nel complesso iter giudiziario che connota molti processi per fatti di mafia – le voci del dissenso vadano alzandosi da quella parte della magistratura impegnata sul fronte dell’antimafia che in questi anni ha per di più svolto un ruolo attivo nell’elaborare il percorso processuale imperniato sulla “Trattativa Stato-mafia” e che più convintamente di altri s’è battuta perchè la tesi riguardo al ‘patto sporco’ tra le istituzioni repubblicane ed i vertici di Cosa Nostra fosse debitamente suffragata da evidenze probatorie e, innanzitutto, accolta senza pregiudizi in sede dibattimentale come ipotesi non meno verificabile di altre per far luce sulle stragi del 1992-’93. 
Non sorprende pertanto se a farsi interprete delle profonde perplessità sull’iniziativa riformatrice del Governo sia stato in primis il giudice Nino Di Matteo, membro del Consiglio Superiore della Magistratura ed ex pm nel processo a Palermo sulla ‘trattativa Stato-mafia’, che in un’intervista rilasciata a Salvo Palazzolo su Repubblica lo scorso 22 luglio ha dichiarato: “L’approvazione della riforma con il meccanismo della improcedibilità per decorso del tempo in appello e cassazione rischia di segnare una grave sconfitta per la giustizia”. E ancora: “La riforma rischia addirittura di rafforzare i poteri criminali, che da sempre si pongono come regolatori di conflitti nella società.” Si tratta di considerazioni importanti scaturenti da una visione d’insieme dell’impianto di riforma e tali da esigere, per la stessa ampiezza di valutazione, una riflessione altrettanto estesa ed articolata sui rischi di ‘denegazione della giustizia’, soprattutto nei casi in cui la criminalità non solo è una grandezza associata ma ha anche marca mafiosa.
Rispondendo a Palazzolo, il consigliere Di Matteo aggiunge: “L’esperienza di oltre 25 anni trascorsi nelle aule di giustizia ad occuparmi di questi dibattimenti mi induce a ritenere che anche molti processi, per gravi reati di mafia, si estingueranno in appello, dove ormai la regola è la riapertura dell’istruttoria dibattimentale, proprio per la specificità del materiale probatorio.”
La diffidenza del giudice si concentra tra l’altro sulle difficoltà in cui verrebbero a trovarsi i maxiprocessi, laddove l’accertamento della verità è giocoforza più lungo e complesso. Se i tempi in cui poter procedere in giudizio si restringono va da sé che nelle procure il percorso debba segmentarsi in tratti processuali più brevi, con ricadute sulla contiguità funzionale della fase istruttoria con quella del dibattimento e con l’interpello di un numero limitato di imputati.
Non meno scettico è il Procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, preoccupato per l’ingolfamento della macchina giudiziaria che si innescherebbe a causa dell’aumento delle impugnazioni. Altrettanto dicasi del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Federico Cafiero De Raho, che non ha mancato in audizione dinanzi alla Commissione Giustizia della Camera di evidenziare le problematiche che il testo di riforma reca nel definire tempi troppo stretti di un’improcedibilità che potrebbe essere strategicamente affrettata dai rimedi dilatori degli imputati stessi, perché sia al più presto decretata la fine dei procedimenti a loro carico, e ciò senza che proprio i reati di mafia abbiano trovato una distinta menzione nel testo.
E, ancora, non meno scettiche le osservazioni di Sebastiano Ardita, consigliere togato del CSM, procuratore della Repubblica aggiunto a Catania, già impegnato nella Direzione Distrettuale Antimafia, che giunge ad intravedere nell’improcedibilità una malcelata amnistia a motivo di una cedevolezza che lascerebbe impuniti i colpevoli.
Se, da un lato, giungono dalla ministra Cartabia rassicurazioni sulla possibilità di prorogare i tempi dei processi in cui i reati più gravi esigono più complessi ed accurati accertamenti dei fatti e se, ancora, si dice che non saranno soggetti a termini di improcedibilità innanzitutto i procedimenti imprescrittibili, cioè quelli puniti con l’ergastolo, permangono da parte di molti i motivi di diffidenza nei confronti di un progetto di riforma che manderebbe in fumo i processi che hanno messo spalle al muro i rei mafiosi. Non solo ne subirebbero danno le sedi giudiziarie con i più robusti carichi di arretrati, ma si finirebbe col legittimare la possibilità di trasgredire la legge stessa con un dispositivo automatico di decadenza implicita delle accuse: la disciplina dell’improcedibilità per superamento dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione diverrebbe l’anticamera di un’impunità paradossalmente legalizzata. E il paradosso striderebbe di più nel rilevare che i reati rimarranno tali, ma non potranno essere perseguiti: al contrario di quanto accade con la prescrizione qui non si estingue il reato, si estingue il processo.
Il dibattito in atto, lungi dall’animare una ‘querelle’ balneare, assume dunque toni e contorni a dir poco drammatici per l’infausto scenario – a detta di molti magistrati – che la riforma inaugurerebbe se non fossero confermate le garanzie annunciate, sicché l’equiparazione del dispositivo di improcedibilità a caparra di impunità non può essere considerata che il preludio – e non la soluzione – di una questione destinata a rimanere aperta, tanto importante ed avvertita nella tradizione giuridica italiana, qual è il perseguimento a norma di legge dei reati mafiosi e, ancor prima, la condanna civile e morale di condotte criminose che sappiamo essere ‘nostrane’. Se i processi dovessero essere ‘bloccati’ d’ufficio dal magistrato competente, non potrà altrettanto dirsi per le dinamiche culturali che alimentano il sentimento civile degli italiani, laddove l’esercizio della responsabilità etica non conosce – e non può conoscere – termini di ‘procedibilità’.
Una certezza resta nel disegnare l’orizzonte entro cui trova senso il recente proposito di riforma: prima ancora della codificazione normativa e del contrasto militare, il fenomeno mafioso va fronteggiato con la prevenzione educativa. 
Se il diritto detta le regole del gioco, la forza non può che arrivare a giochi fatti. Ma è sempre e soltanto l’educazione a decidere chi vince.

Giuseppe Falanga

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