Titolari effettivi delle imprese: la Camera di Commercio ricorda obblighi e scadenze
SALERNO – Scadenze importanti segnate in rosso sull’agenda delle imprese: c’è da registrare i dati dei loro titolari effettivi nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio. C’è da presentare il ‘famoso’ modello TE.
Ma chi è il titolare effettivo? È la persona fisica che possiede o controlla un’impresa ovvero ne risulta beneficiaria, per cui dinnanzi alla Legge è ‘effettivamente’ il titolare di quell’entità giuridica.
Hanno l’obbligo di comunicare i dati del titolare effettivo le società a responsabilità limitata, le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società cooperative e di mutuo soccorso e i vari tipi di società consortili, le persone giuridiche private, i trust come anche gli istituti giuridici affini ai trust.
E dunque sono obbligati all’adempimento gli amministratori di società di capitali; i fondatori, i rappresentanti e gli amministratori delle persone giuridiche private; i fiduciari dei trust e dei mandati fiduciari.
Il tutto va fatto in ossequio ad una disciplina normativa che parte dalle Direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE, passando per gli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 21/11/2007 n. 231 fino al Decreto 11/03/2022 n. 55 del Ministero dell’economia e Finanza, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico (G. U. n. 121 del 25 maggio 2022). Da ultimo, bisogna attenersi a quanto disposto in G.U. n. 236 del 9 ottobre 2023. il Decreto 29/09/2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
È a tal proposito bene subito dettagliare, onde evitare equivoci, che la fase relativa alla prima comunicazione e popolamento del registro parte proprio dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 236 del 9/10/2023) del decreto di attestazione dell’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.
Si precisa quindi che le società di capitali, le persone giuridiche private, i trust e i mandati fiduciari, già esistenti alla data del 9/10/2023, hanno 60 giorni di tempo per inviare la relativa comunicazione tramite il modello TE (prima comunicazione).
Le società di capitali e le persone giuridiche private, iscritte nei rispettivi registri dopo il 9 ottobre 2023, provvederanno invece alla prima comunicazione del titolare effettivo entro 30 giorni dall’iscrizione.
Lo stesso dicasi per i trust e i mandati fiduciari, costituiti dopo il 9 ottobre 2023: provvederanno alla prima comunicazione del titolare effettivo entro 30 giorni dalla costituzione.
È bene ricordare alle società, così come alle imprese individuali, che il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione sulla titolarità effettiva nei termini indicati dalla legge comporterà l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 2630 c.c.
Ogni novità che riguardi il titolare effettivo va registrata: le informazioni sulla titolarità effettiva dovranno essere cioè costantemente aggiornate. Pertanto, ogni variazione delle notizie già iscritte sulla titolarità effettiva dovrà essere comunicata e iscritta nel Registro della Camera di Commercio entro trenta giorni dal compimento dell’atto che dà luogo a variazione.
Va da sé che, al di là di ogni specifica circostanza o anche variazione della titolarità effettiva, occorre effettuare una comunicazione periodica annuale per la conferma dei dati e delle informazioni entro dodici mesi dalla prima comunicazione o dall’ultima comunicazione della loro variazione o dall’ultima conferma. È un adempimento annuale che va dunque evidenziato in agenda, perché spetta a tutti. Le società di capitali possono effettuare la conferma (comunicazione periodica di conferma) contestualmente al deposito del bilancio.
Bisogna fare attenzione: siccome non è prevista la possibilità di delegare l’adempimento a un professionista, i soggetti obbligati dovranno munirsi, nel caso non ne siano già in possesso, di firma digitale.
Ne consegue che anche i commercialisti, professionisti e intermediari, pur potendo trasmettere la comunicazione telematica dei dati con le informazioni sul titolare effettivo – per l’appunto il modello TE – dovranno accertarsi che comunicazione, proprio perché resa tramite dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR 445/2000, sia sempre intestata e sottoscritta digitalmente dal soggetto obbligato all’adempimento.
Un’ultima indicazione va annotata. E cioè: la pratica di comunicazione del titolare effettivo è esente da imposta di bollo, ma è soggetta al pagamento di euro 30 di diritti di segreteria.
Per saperne di più è possibile la pagina web: https://www.sa.camcom.it/registro-titolari-effettivi (g.f.)