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Regione Campania

Vendite di fine stagione: al via i saldi estivi in Campania 2024

NAPOLI – Dal 6 luglio e fino al 4 settembre 2024 potranno essere effettuati i saldi estivi in Campania. È stato stabilito con Delibera della Giunta Regionale Campania n. 279 del 6 giugno 2024. Si avranno 60 giorni di tempo per ritrovarsi fuori alle vetrine e ai banconi e beneficiare degli effetti della compravendita straordinaria: gli acquirenti potranno acquistare a prezzi ridotti; i commercianti potranno ‘smaltire’ la merce che altrimenti resterebbe invenduta.
Ricordiamo che la Regione Campania, con Legge Regionale n. 7 del 21 aprile 2020, “Testo unico sul commercio ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11”, (pubblicata sul BURC n. 91 del 27.4.2020), all’art. 43 ha stabilito che:

1) Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non sono venduti entro un certo periodo di tempo.

2) L’attività di vendita di fine stagione deve essere resa nota alla clientela tramite gli opportuni mezzi di informazione e senza necessità di alcuna comunicazione al comune sede dell’esercizio commerciale.

3) Le date di avvio delle vendite di fine stagione invernali ed estive e la loro durata fino a un massimo di sessanta giorni sono definite con decreto del dirigente della struttura amministrativa competente nel rispetto degli indirizzi unitari assunti in sede di Conferenza delle Regioni e Province autonome.

Sussistono per gli esercenti commerciali precisi doveri da rispettare al fine di non trarre in inganno i consumatori. Occhio alle sanzioni: la stessa legge regionale 7/2020, all’art. 145, comma 6, punisce le eventuali violazioni con sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 3.000, con p.m.r. di € 1.000.
Valgono dunque per i commercianti le principali prescrizioni generali per le vendite straordinarie, alla luce anche del D. Lgs. n. 26 del 7 marzo 23 che stabilisce:

  • durante le vendite di fine stagione, le merci devono essere esposte al pubblico con l’indicazione del prezzo praticato 30 giorni prima della vendita straordinaria, nonché la percentuale dello sconto effettuato; tali vendite devono essere rese note al pubblico a mezzo cartelli riportanti le esatte diciture e modalità.
  • nel corso dei “saldi” possono essere messe in vendita solo le merci presenti nel locale di vendita ed eventuale deposito, con espresso divieto di ulteriore rifornimento di merci all’uopo acquistate.

(g.f.)

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